Polaris informa: “Permessi retribuiti per chi assiste un disabile”

Dopo una richiesta arrivataci via mail, in questa seconda uscita della rubrica “Polaris Informa”, parleremo dei permessi retribuiti che spettano a chi assiste una persona in possesso di certificato di invalidità con applicazione della legge 104/92.

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Con questa piccola mini-guida vogliamo solamente schematizzare 2 concetti fondamentali, ovvero cercare di spiegare il più semplicemente possibile quali sono gli AVENTI DIRITTO e a che cosa essi hanno diritto.

Cominciamo subito…

A CHI SPETTANO?

I permessi retribuiti SPETTANO: ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzati (circ. 114/2008).

NON SPETTANO invece: ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4); agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4); ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata circ. 133 /2000 punto 3.3; ai lavoratori autonomiai lavoratori parasubordinati.

In base al nuovo dettato normativo (L.183/2010), hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi ai sensi della Legge 104/92:

Il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Sono poi previste tre condizioni per poter estendere il diritto alla fruizione dei permessi ai familiari o parenti entro il 3° grado, queste sono che il coniuge o i genitori della persona da assistere:

  • abbiano compiuto i 65 anni di età;
  • che siano affetti da patologie invalidanti
  • che siano deceduti o mancanti

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Per avere uno schema dei gradi di parentela:

  • PRIMO GRADO genitori, figli;
  • PRIMO GRADO (affini) suocero/a, nuora, genero
  • SECONDO GRADO nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli;
  • SECONDO GRADO (affini) cognati
  • TERZO GRADO Zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta;
  • TERZO GRADO (affini) zii acquisiti, nipoti acquisiti in quanto figli di fratelli/sorelle

 

QUANTO SPETTA?

  • Genitori, coniugi, parenti e affini di persone in situazione di disabilità: TRE giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

 

  • Genitori di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore ai tre anni: TRE giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore. Riposi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi). Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre).

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COME VENGONO RETRIBUITI I PERMESSI?

  • I permessi presi a giorni saranno indennizzati AL 100%
  • I permessi presi a ore saranno indennizzati AL 100%;
  • Quelli concessi a titolo di prolungamento dell’astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

 

Questo è uno schema molto pratico e sintetico per capire quanto spetta e soprattutto chi ha diritto ai permessi retribuiti. Per un quadro di insieme completo e per avere i riferimenti normativi completi vi rimandiamo al sito dell’INPS, alla pagina che trovate clikkando QUI.